Ne parliamo con Armando Caltagirone, già dirigente dell’Agenzia delle entrate
Sono diversi i provvedimenti in materia di tasse emanati nelle ultime settimane dal Governo in seguito all’emergenza Covid, ai quali si aggiungono anche quelli dei Presidenti di Regione e dei sindaci. Come devono regolarsi i cittadini? Ne parliamo con il Dott. Armando Caltagirone, già dirigente dell’Agenzia delle Entrate.
Le tasse sono tutte sospese e quando si dovranno pagare?
Preliminarmente occorre fare una distinzione tra tributi erariali e tributi locali. La distinzione è fondamentale poiché la competenza è in funzione del tipo di tributo. Per semplificare diciamo che per tributi erariali si intendono quei tributi la cui gestione è affidata all’Agenzia delle Entrate – vedi IVA,IRPEF, IRES, IRAP, imposte di Registro, sulle successioni e donazioni etc – mentre i tributi locali (IMU, TASI, TARI, TOSAP, COSAP, diritti di pubblicità, soggiorno etc) sono gestiti direttamente dai Comuni. Per quest’ultimi bisogna rilevare, altresì, che non hanno autonomia impositiva, ma semplicemente regolamentare. Fatta tale doverosa precisazione diciamo che i provvedimenti normativi di sospensione, emanati dal Governo centrale, riguardano solo i tributi erariali, analogamente a quelli contributivi gestiti dall’INPS. Quindi, nei successivi trenta giorni dal termine di sospensione, ripeto dei soli tributi erariali, dovrà adempiersi all’obbligazione senza applicazione di sanzioni e interessi.
Se ho ben capito i tributi locali non sono interessati dalle sospensioni disposte dal Governo. I sindaci in tutto questo cosa possono fare?
Esatto, i tributi locali ad oggi non sono interessati da nessuna sospensione disposta a livello centrale. Molti sindaci abusando della potestà regolamentare, di competenza consiliare, hanno disposto, con ordinanze, sospensioni dei versamenti che il più delle volte non possono produrre alcun effetto in quanto il periodo di scadenza è anticipato rispetto alla scadenza naturale. Mi spiego meglio si sospende fino al 31 maggio una scadenza naturale del 16 giugno. Capita anche questo.
Come ci si dovrebbe muovere quindi a livello locale.
Anche qui bisogna fare delle precisazioni. I Comuni non hanno autonomia impositiva. Vale a dire che i Comuni non possono istituire nuovi tributi. L’autonomia impositiva è di esclusiva competenza statale. Ai Comuni viene riconosciuta potestà regolamentare, cioè disciplinare quelle fattispecie particolari che la norma, per sua natura generale ed astratta, non contempla. Infatti i Comuni sono dotati di appositi regolamenti distinti per singolo tributo, adottati tassativamente dai rispettivi Consigli comunali. Accade però che molti regolamenti altro non sono che un copia incolla della norma istitutiva, e ancor peggio quando si investe il campo geografico, portando il mare in Comuni montani. Rispondendo alla domanda si può affermare che i Comuni, in virtù della potestà loro riconosciuta dall’ordinamento, possono disporre sospensioni dei versamenti. Ovviamente i provvedimenti in rassegna devono tenere in debita considerazione gli equilibri di bilancio, atteso che le entrate assicurate dai tributi locali costituiscono una consistente risorsa finanziaria.
Quindi i Comuni si trovano ad un bivio: Da un lato l’esigenza di venire incontro alla collettività per situazioni di oggettiva difficoltà e dall’altro la salvaguardia del reperimento delle risorse finanziaria.
Anche qui occorre fare chiarezza. Come in tutti i momenti di emergenza la confusione regna sovrana. Un susseguirsi di notizie, più o meno vere, alimenta la proliferazione di proposte e suggerimenti, fatte in assoluta buona fede, rivolte a chiunque abbia, in senso lato, potere decisionale. Soffermandoci sul fronte dei tributi locali occorre preliminarmente evidenziare che le annunciate misure sulle possibili sospensioni dei termini di versamento, in scadenza nel periodo di vigenza dei decreti varati dal Governo, volti a fronteggiare l’emergenza coronavirus, riguardano solo i tributi erariali e contributivi e non anche i tributi locali. Per quest’ultimi, infatti, la potestà regolamentare attribuisce ai comuni, salvo espressa rinuncia, la facoltà di stabilire numero di rate e scadenze diverse da quelle stabilite dalla norma istitutiva del tributo (articolo 14, comma 35, Dl n. 201/2011). A quanto precede si deve aggiungere che la legge n. 160 del 2019 ha abolito, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (IMU), con contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Al contempo la medesima legge ha ridisciplinato l’IMU sulla base dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019. Alla luce di quanto appena affermato risulta che la disciplina della nuova IMU, contenuta nei commi da 739 a 783, si pone in linea di continuità con il precedente regime poiché ne costituisce una mera evoluzione normativa. Nelle more di approvazione dei rispettivi regolamenti comunali il versamento dell’imposta dovuta al comune (nuova IMU ex IMU e TASI) per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Delineato il quadro normativo di riferimento riesce sicuramente più agevole delimitare gli ambiti di intervento di competenza degli organi istituzionali locali. Per quanto di interesse le scadenze come sopra evidenziate (IMU- TASI e TARI) ricadono tutte in periodi successivi alla validità degli atti di emergenza.In estrema sintesi in funzione di quanto verrà stabilito nel decreto di prossima emanazione si potranno valutare eventuali interventi, salvo, come auspicabile, un diretto intervento del legislatore nazionale.
Allo stato attuale quindi non esiste nulla per i tributi locali
Come dicevo è auspicabile un intervento centrale e in tal senso prende sempre più forza l’ipotesi di un rinvio generalizzato al 30 novembre 2020 del versamento di tutti i tributi locali. Di contro sarebbe previsto per i Comuni l’accensione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti per l’equivalente mancato introito alle scadenze naturali. Il mutuo ovviamente verrebbe ammortizzato con il gettito dei tributi sospesi.
In ultima analisi la materia è ancora da definire con tutti i dubbi e le incertezze del caso
In estrema sintesi in funzione di quanto verrà stabilito nel decreto di prossima emanazione si potranno valutare eventuali interventi. Di certo nell’ipotesi di rinvio generalizzato mi sento di suggerire ai sindaci, come ho già fatto con quello di Grotte, l’adozione di un provvedimento premiale nei confronti dei contribuenti che adempiono all’obbligazione alle scadenze naturali.
In che cosa dovrebbe consistere tale premio
Nella riduzione del tributo per l’anno successivo (2021) di un importo pari all’interesse che l’Ente dovrà sopportare per l’ammortamento del mutuo. Si tratterebbe di un provvedimento ad invarianza contabile; Infatti, ciò che l’Ente perderebbe in termini di tributo lo guadagnerebbe in termini di interessi. Inoltre, fungerebbe da sprono all’adempimento alle scadenze naturali garantendo al Comune un minimo di liquidità.